https://www.associazioneaisme.it/wp-content/uploads/2025/03/Nuovo_statuto-1.pdf
Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita l’Accademia Italiana di Scienze Merceologiche (AISME), associazione senza fini di lucro, con sede legale in Roma, Via del Castro Laurenziano n. 9, presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma Sapienza.
L’Associazione intende raccogliere l’eredità culturale ed operare negli stessi settori della Società Italiana di Merceologia (SIM), della quale si pone come sviluppo e prosecuzione.
Articolo 2 – Finalità ed attività associative
2.1 L’Accademia è indipendente, laica, apolitica e senza fini di lucro; può ricevere contributi e sovvenzioni da enti privati e pubblici, locali, nazionali e internazionali esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative e nell’interesse della crescita culturale e della diffusione delle Scienze Merceologiche.
2.2 L’Accademia ha lo scopo di promuovere lo studio e la collaborazione scientifica fra gli studiosi delle Scienze Merceologiche.
A tal fine, in particolare:
- promuove la conoscenza, l’approfondimento e lo sviluppo delle Scienze Merceologiche e delle discipline affini;
- partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali;
- collabora con soggetti pubblici e privati;
- redige pareri nel suo specifico campo di competenza;
- organizza, patrocina e promuove convegni, dibattiti, confronti e altre tipologie di incontri culturali;
- promuove la costituzione di commissioni di studio;
- conferisce premi e borse di studio;
- provvede, ove possibile, alla diffusione di riviste di riferimento per le discipline del settore scientifico-disciplinare;
- realizza ogni altra attività utile per il perseguimento dello scopo.
2.3 L’Accademia può aderire ad altre Accademie, Associazioni, enti ed organismi vari per il conseguimento delle finalità associative, con l’obiettivo di perseguire livelli di eccellenza nelle attività svolte.
2.4 L’Associazione può munirsi di un proprio logo identificativo.
Articolo 3 – Durata e anno sociale
L’Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Articolo 4 – Collaborazione con le Società Scientifiche di area economico-aziendale e integrazione con AIDEA
Nel perseguimento dei fini istituzionali delineati all’art. 2, AISME riconosce il valore della collaborazione tra le Società Scientifiche di area economico-aziendale, affinché siano garantiti principi, obiettivi, progetti, attività e servizi a favore dell’intera comunità degli aziendalisti italiani.
A tal fine, AISME collabora con l’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e con le altre società scientifiche di area aziendale da questa riconosciute, sulla base di uno specifico accordo che definisce obiettivi e modalità della collaborazione.
AISME coordina la propria attività con quella delle Società Scientifiche di settore e partecipa, attraverso la propria presenza nella governance di AIDEA, alle attività di interesse per l’insieme delle discipline economico-aziendali.
Articolo 5 – Soci
5.1 Soci Ordinari
Possono essere ammessi all’Associazione professori ordinari, professori associati e ricercatori (a tempo indeterminato o determinato) appartenenti al settore scientifico-disciplinare di Scienze Merceologiche (ECON-10/A), anche se in aspettativa, congedo o pensionamento.
Possono essere ammessi anche docenti, ricercatori e studiosi stranieri.
5.2 Soci Corrispondenti
Possono essere ammessi i dottorandi, i dottori di ricerca, gli assegnisti di ricerca e altri studiosi di Scienze Merceologiche, italiani e stranieri.
5.3 Soci Aggregati
Possono essere ammessi operatori (manager, professionisti, consulenti) interessati a partecipare alle iniziative scientifiche dell’Accademia, italiani e stranieri.
5.5 Soci Onorari
L’Accademia può nominare Soci Onorari, scelti tra personalità di chiara fama, italiane e straniere, o tra coloro che abbiano conseguito particolari meriti in relazione alle finalità dell’Associazione.
Sono Soci Onorari di diritto i professori emeriti del settore SECS-P/13. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa e non possono far parte del Consiglio Direttivo.
5.6 Rapporti con AIDEA
I Soci Ordinari e i Soci Corrispondenti dell’Accademia sono di diritto Soci Ordinari e Corrispondenti di AIDEA.
5.7 Adesione
L’adesione è volontaria e avviene secondo le modalità indicate nell’art. 6.
Articolo 6 – Modalità di ammissione
6.1 L’adesione avviene mediante domanda, accompagnata dalla presentazione di almeno:
- un Socio Ordinario per i Soci Ordinari e Corrispondenti,
- tre Soci Ordinari per i Soci Aggregati e Sostenitori.
- La domanda viene accettata o respinta a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e ha effetto:
- dal 1° luglio, per le domande presentate tra il 1° dicembre dell’anno precedente e il 15 giugno,
- dal 1° gennaio dell’anno successivo, per le domande presentate tra il 16 giugno e il 30 novembre.
6.2 La nomina dei Soci Onorari è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Ogni socio può proporre la nomina di un Socio Onorario con richiesta scritta, firmata anche da almeno altri cinque Soci Ordinari.
Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci, recesso, esclusione e decadenza
7.1 I Soci Ordinari, Corrispondenti e Aggregati hanno diritto a tutti i servizi offerti dall’Associazione.
7.2 I soci si impegnano a mantenere comportamenti coerenti con le finalità associative.
7.3 La qualifica di socio si perde per:
- recesso,
- decadenza,
- esclusione
7.4 Recesso
Il recesso avviene ai sensi dell’art. 24 cod. civ., mediante comunicazione scritta al Presidente entro il 31 agosto di ogni anno. Ha effetto dalla scadenza dell’anno in corso.
7.5 Decadenza
È dichiarato decaduto il socio che perda i requisiti di cui all’art. 5.
7.6 Esclusione
L’esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:
a) compimento di azioni pregiudizievoli alle finalità associative;
b) mancato pagamento delle quote associative (art. 8);
c) altre gravi ragioni.
7.7 La decadenza o esclusione viene comunicata all’interessato con lettera raccomandata A/R.
7.8 L’associato che perde la qualifica non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.
Articolo 8 – Quote associative
8.1 Determinazione
I Soci Ordinari, Corrispondenti e Aggregati contribuiscono con una quota annuale non trasmissibile.
Le quote, differenziate per tipologia di socio, e i contributi dei Soci Sostenitori sono disciplinati dal Regolamento quote.
8.2 Ripartizione tra AISME e AIDEA
Un terzo delle quote annuali dei Soci Ordinari e Corrispondenti è versato ad AIDEA, mentre i due terzi restano ad AISME.
8.3 Diritto di ammissione
All’atto di ammissione o riammissione, i Soci Ordinari e Corrispondenti pagano un diritto di ammissione stabilito dal Regolamento quote.
8.4 Morosità
Morosità di 1 anno → sospensione dei diritti sociali.
Morosità di 2 anni → esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.
Un socio escluso può rientrare pagando nuovamente il diritto di ammissione.
Articolo 9 – Fondo comune
9.1 È costituito da:
- quote associative annuali,
- contributi in natura o denaro,
- lasciti e donazioni,
- avanzi finanziari.
9.2 Gli utili o avanzi di gestione, i fondi e le riserve non possono essere distribuiti ai soci o agli organi dell’Associazione, neppure in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo.
9.3 In caso di scioglimento, il fondo comune è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a enti del Terzo Settore, dopo aver estinto i debiti.
9.4 L’entità delle quote è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea, in armonia con gli accordi AIDEA.
Articolo 10 – Organi sociali
Gli organi sociali sono:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vicepresidente.
Articolo 11 – Assemblea
11.1 L’Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti all’Accademia. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, possibilmente in occasione di un convegno di studi promosso dalla AISME su convocazione del Presidente da comunicarsi ai singoli soci almeno trenta giorni prima della data stabilita per la riunione. La lettera di invito deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare e la data dell’eventuale seconda convocazione e può essere inviata per lettera raccomandata, fax o posta elettronica.
11.2 L’Assemblea indica le linee direttive generali dell’attività dell’associazione, elegge al suo interno il Consiglio Direttivo, determina l’ammontare delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo (in armonia con gli accordi con AIDEA), delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra questione ad essa riservata dallo Statuto.
11.3 L’Assemblea è validamente costituita purché sia presente almeno un terzo dei soci, salvi i casi di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, di modifica dello Statuto e di azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, nei quali è necessaria la presenza del 51% dei soci.
11.4 E’ ammessa la delega scritta a partecipare all’assemblea; ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
11.5 Il socio che non sia in regola con il pagamento della quota associativa non può essere ammesso a partecipare all’assemblea.
11.6 L’Assemblea può essere convocata anche in via straordinaria, su richiesta, inviata al Consiglio Direttivo, motivata da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote associative o da almeno tre membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 12 – Attribuzioni dell’Assemblea
12.1 L’Assemblea ordinaria:
a) approva i rendiconti di gestione presentati dal Consiglio Direttivo;
b) elegge e revoca il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio Direttivo; la revoca può riguardare anche uno solo dei componenti il Consiglio;
c) approva i programmi di massima delle attività sociali, proposti dal Consiglio o dagli associati, avuto riguardo alla copertura delle spese che essi comportino;
d) delibera sulle modifiche dello Statuto e su ogni altro oggetto che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.
12.2 Per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo e per le modifiche allo statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti nelle prime due votazioni. Se a seguito delle prime due votazioni non venisse raggiunta la maggioranza stabilita, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.
12.3 Per ogni altra deliberazione diversa dalla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo e dalle modifiche allo Statuto è sufficiente la maggioranza dei presenti.
Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo
13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, compreso il Presidente. Viene eletto dall’assemblea contestualmente all’elezione del Presidente secondo le modalità indicate nell’art.12. Per l’elezione del Consiglio Direttivo i soci esprimono al massimo tre voti di preferenza.
13.2 Il Consiglio Direttivo è convocato su invito del Presidente da comunicarsi ai singoli componenti almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. Nel caso di istanza di convocazione presentata da almeno tre Consiglieri, la convocazione deve essere fatta dal Presidente non oltre 20 giorni dalla data della richiesta. La lettera di invito deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare e può essere inviata per lettera raccomandata, fax o posta elettronica.
13.3 Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, con la maggioranza degli aventi diritto, il Segretario. Il Consiglio Direttivo si esprime in modo collegiale: non è prevista l’attribuzione di deleghe.
13.4 Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni con la possibilità di rinnovo una sola volta consecutiva. Alla scadenza del triennio il Consiglio Direttivo svolge le proprie funzioni fino alla successiva riunione dell’Assemblea.
13.5 Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Può riunirsi anche in teleconferenza.
13.6 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.
13.7 Il segretario del Consiglio Direttivo produce sintetico verbale delle riunioni del Consiglio: il segretario può anche non essere membro del Consiglio Direttivo
13.8 In caso di dimissioni, di prolungato impedimento, o di reiterato disinteresse, determinato dall’assenza ingiustificata del consigliere da tre adunanze consecutive o per morte, questo – con delibera del Consiglio – potrà essere sostituito con il Socio, i cui voti, in sede di elezione seguivano i consiglieri eletti. In caso di parità di graduatoria, ha la preferenza il Socio con maggiore anzianità nell’Accademia e, fra questi, il Socio più anziano per età anagrafica.
Articolo 14 – Funzioni del Consiglio Direttivo
14.1 Spetta al Consiglio Direttivo l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, l’attuazione delle deliberazioni assembleari e l’esercizio delle altre funzioni ad esso riservate dallo Statuto. Spetta altresì al Consiglio la redazione dei rendiconti di gestione da sottoporre all’Assemblea.
Inoltre:
a) accoglie o respinge le domande di adesione all’associazione;
b) dà attuazione a quanto previsto dallo Statuto o deliberato dall’Assemblea;
c) nomina speciali commissioni referenti composte dagli associati ed eventualmente anche da esperti estranei, per lo studio di problemi di interesse della AISME, determinando il tempo entro il quale la commissione dovrà riferire.
14.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno oppure su istanza motivata di almeno tre consiglieri.
Articolo 15 – Il Presidente
15.1 Il Presidente è eletto dall’Assemblea secondo le modalità indicate nell’art.12
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
15.2 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea; attua le delibere del Consiglio Direttivo; nel caso di urgenza adotta le delibere di ordinaria amministrazione, di competenza del Consiglio, da ratificare nella riunione consiliare immediatamente successiva.
15.3 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in caso di impedimento anche di quest’ultimo, dal consigliere più anziano di età.
15.4 Il mandato del Presidente è di durata triennale e rinnovabile una sola volta consecutiva. Alla scadenza del triennio il Presidente svolge le proprie funzioni fino alla successiva riunione dell’Assemblea.
Articolo 16 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente assume la funzione di Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente; in caso poi di morte, di dimissioni, di prolungato impedimento del Presidente, assume, a tutti gli effetti e fino alla scadenza del mandato, la qualità e la funzione di Presidente. In quest’ultimo caso, il Consiglio deve essere integrato secondo le norme di cui all’art. 13.
Articolo 17 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, anche al di fuori dei propri membri Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle funzioni; provvede alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa e agli associati e alle pubblicazioni dell’Associazione; cura i rapporti con i soci e svolge ogni altro compito esecutivo che gli venga attribuito, anche solo temporaneamente dal Consiglio Direttivo; inoltre riceve ed esige i pagamenti delle quote associative rilasciando regolare quietanza e può disporre del denaro in cassa o depositato in banca, a nome dell’Associazione per le finalità definite dal consiglio direttivo a meno che, per tali funzioni, non sia stato nominato un Tesoriere.
Articolo 18 – Cariche sociali e clausola arbitrale
18.1 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il diritto all’eventuale rimborso spese per lo svolgimento delle attività connesse alla carica nell’ambito dei limiti e vincoli fissati dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo
18.2 La soluzione di ogni controversia che insorga fra i soci o tra un socio e l’Accademia anche in relazione all’interpretazione dell’atto costitutivo e del regolamento è demandata al giudizio di un organo arbitrale composto da tre membri: uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale l’AISME.
18.3 L’organo arbitrale agisce, omessa ogni formalità di rito e di legge che non sia inderogabile, come amichevole compositore.
18.4 Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme del codice civile.
Articolo 19 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo. Per quanto attiene all’eventuale fondo comune residuo si rimanda all’art. 9.
Articolo 20 – Norme finali e transitorie
Lo statuto entrerà in vigore il 1 gennaio 2018.
I soci di AISME in essere al momento dell’Assemblea di nomina del consiglio AIDEA, in regola con il versamento delle quote 2017, acquisiscono il diritto di partecipare alla assemblea AIDEA medesima anche se convocata prima del 1 gennaio 2018.
L’approvazione della presente versione dello Statuto AISME non produce alcun effetto sulla durata delle cariche sociali in essere, che termineranno alla scadenza naturale (febbraio 2018).